L’ordinamento italiano prevede diversi strumenti di accesso ai documenti e alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di garantire trasparenza, partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini.
Accesso documentale (Legge n. 241/1990)
L’accesso documentale è il diritto riconosciuto ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere documenti amministrativi che li riguardano.
È finalizzato alla tutela di un proprio diritto o interesse legittimo e può essere esercitato nei confronti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.
Accesso civico “semplice” (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013)
L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale.
Non è necessario dimostrare un interesse specifico: si tratta di uno strumento di trasparenza volto ad assicurare che le amministrazioni rispettino i loro obblighi di pubblicità e rendano conoscibili le proprie attività.
Accesso civico “generalizzato” (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 – FOIA italiano)
L’accesso civico generalizzato consente a chiunque, senza necessità di motivare la richiesta, di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Lo scopo è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
L’amministrazione può negare o limitare l’accesso solo per tutelare specifici interessi pubblici (sicurezza, ordine pubblico, difesa, politica estera, indagini in corso) o privati (protezione dei dati personali, segreti commerciali e professionali).
